Riprendiamo da Altalex
Il principio che regola l’onere probatorio in caso di domanda di
risarcimento danni per perdita di chance è che il ricorrente ha l’onere
di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle
probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore
inquadramento.
Così le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza 23
settembre 2013, n. 21678 hanno respinto il ricorso proposto da alcuni
dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia contro la propria
Amministrazione, in cui lamentavano il mancato svolgimento delle
procedure di riqualificazione previste dal CCNL del comparto ministeri e
il conseguente pregiudizio subito da ciascuno in relazione alla
progressione in carriera attesa e alla probabilità reale di conseguire
il risultato utile.
Dopo aver sbrogliato preliminarmente la questione relativa alla
giurisdizione, sollevata in entrambi i gradi di merito
dall’Amministrazione convenuta, la Suprema Sezione plenaria,
nell’affrontare le doglianze attoree, ha richiamato la giurisprudenza
consolidata della Sezione Lavoro sul punto, secondo cui di fronte
all’inottemperanza dell’obbligo di predisporre i criteri di selezione
degli impiegati necessari per il riconoscimento e l’attribuzione della
qualifica superiore da parte dell’ente pubblico/datore di lavoro, in
ossequio ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale,
spetta al singolo dipendente non promosso, che chieda in giudizio il
risarcimento del danno da perdita di possibilità di promozione, provare
il nesso di causalità tra il detto inadempimento datoriale ed il danno
subito.
E’, in altre parole, necessaria l’allegazione e la prova di quegli
elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento
della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettive e
non ipotetica probabilità di conseguire la promozione.
Pur nella singolarità della fattispecie, le Supreme Sezioni Unite,
nella sentenza in epigrafe, hanno inteso dare continuità a tale
indirizzo giurisprudenziale, non ritenendo assolto da parte dei
ricorrenti tale onere probatorio.
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