lunedì 27 febbraio 2012

SPESE DI LITE

Riprendiamo dal sito Altalex

Il giudice non può compensare, in tutto o in parte, le spese di lite del giudizio senza far riferimento alle particolari e specifiche circostanze della controversia decisa.
Così ha statuito la Suprema Corte, nell’ordinanza 15 dicembre 2011, n. 26987, in cui è indicato che, se il giudicante non motiva la decisione di compensare le spese, la parte soccombente dovrà pagare l’avvocato della parte vittoriosa.
In particolare, la sezione sesta civile della Cassazione, ha accolto il ricorso di un automobilista al quale, ottenuto l’annullamento del verbale di accertamento di una violazione al codice della strada, erano state compensate le spese legali sia dal Giudice di pace che dal Tribunale.
In particolare, il Giudice di secondo grado aveva spiegato che la scelta di compensazione era dovuta alla “limitata attività difensiva” svolta dalla parte, alla natura della controversia, nonché alla materia oggetto di causa.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso ”tenuto conto che l’art. 92, secondo comma cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 della Legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre” gravi ed eccezionali ragioni ”, esplicitamente indicate nella motivazione“. E’ stato perciò, condiviso l’orientamento espresso sul punto dalla Cassazione, secondo cui ”non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata” (Cass. II, sentenza 21521 del 2010).
Pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese legali, dovranno essere indicate esplicitamente nella motivazione, non potendo essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono riferirsi a concreti e particolari aspetti della controversia decisa.
La suddetta pronuncia conferma altre recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il vizio di violazione di legge dell'art. 92, II comma, c.p.c., sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese sia giustificata da generici motivi di equità e di opportunità (Cass., ord. 5 gennaio 2011, n. 247; Cass. 24 aprile 2010, n. 9845), per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa se la scelta di compensazione sia motivata genericamente, così da non spiegare il processo formativo della volontà decisionale del giudicante (Cass. sentenza 9 dicembre 2011, n. 26466).
Le suindicate pronunce della non si sposano con le novità apportate dalla Manovra Monti in merito ai ricorsi davanti al Giudice di pace avverso le multe. In effetti, l’articolo 13 del Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 contiene la modifica dell’articolo 91 del c.p.c., laddove prevede che «Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».
Pertanto, adesso il Giudice di pace potrà condannare la parte soccombente al rimborso delle spese legali in favore della parte vittoriosa, ma nei limiti del valore della domanda.
(Altalex, 11 gennaio 2012. Nota di Maria Elena Bagnato)

Nessun commento:

Posta un commento